Costituire un club

Sono sempre di più le persone che intendono dedicarsi all'arte del bonsai ma non hanno un club di riferimento con il quale iniziare il proprio cammino.

A volte i club sono troppo lontani, a volte mancano proprio. Per chi volesse cimentarsi nella costituzione di un club abbiamo pensato di offrire alcune indicazioni di base (che integreremo volentieri con i vs. suggerimenti).

Iniziamo questo percorso con :

- alcuni suggerimenti operativi;

- Un esempio di statuto.

Ricordiamo a tutti che sono indicazioni di massima, che possono variare da regione a regione, e che per questo motivo devono essere riviste secondo le indicazione delle camere di commercio di appartenenza. L'aiuto di un commercialista di fiducia è utile per evitare possibili problemi.

Suggerimenti pratici

COSTITUZIONE CLUB

1. Nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore ai 40, si può discutere (integrandolo o comunque modificandolo al bisogno) il prospetto di statuto espresso nell'articolo, altrimenti è meglio chiedere alla camera di commercio provinciale una bozza di statuto o rivolgersi ad un commercialista.

2. Vista la non omogeneità di vedute da parte delle diverse camere di commercio, il consiglio è di affidarsi ad un commercialista che possa seguire la pratica di costituzione dell'associazione culturale senza fini di lucro (questa la definizione ufficiale del costituendo club). In totale le pratiche per arrivare alla registrazione dello statuto possono costare circa 300 € (questo dipende dalla camera di commercio e dal consulente.

Alcune camere di commercio richiedono l'assistenza obbligatoria del commercialista e fanno pagare una cifra pari a quella sopra citata, altre fanno procedere in autonomia e la registrazione è gratuita... ergo... informarsi prima di procedere).

3. Una volta letto di fronte all'assemblea dei soci costituenti lo statuto, si procede alla nomina di almeno tre cariche sociali: presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere (queste ultime due cariche possono coincidere. Per il resto le cariche sociali sono identiche a quelle di qualsiasi altra società/associazione). Si procede, inoltre, a definire gli organi dell'associazione: assemblea dei soci e consiglio direttivo.

Vivamente consigliata, nella stessa seduta, la definizione della quota associativa annua.

4. L'ultimo passo è quello della registrazione dello statuto precedentemente approvato (per fare questo è necessario che presidente e segretario firmino i documenti necessari appositamente predisposti dal consulente/camera di commercio).

5. A registrazione avvenuta è necessario provvedere all'acquisto di almeno due timbri, uno con la denominazione del Club e del relativo codice fiscale, l'altro con i dati del Presidente, (facoltativo quello con i dati del Segretario).

6. A questo punto si è pronti al tesseramento.


Un esempio di statuto

 
Art. 1 E’ costituita una Associazione Culturale denominata XXXXXXXXX con sede in XXXXX alla Via XXXXXXXXXXXX. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 La durata dell’Associazione è illimitata. Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione senza aggravi, pesi od oneri per sé, né obblighi per l’Associazione stessa. I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota nel caso di recesso, finché dura l’Associazione.

Art. 3 Il Bonsai & Suiseki club XXXXXXXXX ha scopi puramente culturali, scientifici e tecnici e si propone di promuovere iniziative come:

a) Diffondere, valorizzare ed approfondire l’arte del Bonsai come mezzo per avvicinare l’uomo alla natura, e proporre, attraverso una migliore conoscenza della flora italiana, un nuovo modo di amare e rispettare il paesaggio e l'ambiente naturale.

b) Organizzare incontri e conferenze tra appassionati di Bonsai, istituire corsi specializzati per insegnare la tecnica bonsai.

c) Organizzare mostre a carattere locale, regionale e nazionale per divulgare il Bonsai, evidenziandone il valore artistico ed educativo e l’importanza per una utilizzazione del tempo libero sana ed accessibile a chiunque.

d) Stimolare rapporti e scambi di informazioni tra i Soci aderenti al Club e tra associazioni e Clubs analoghi, facendo proprio il principio che il Bonsai è “messaggio di amore per la Natura e di fraternità tra gli uomini”.

e) Organizzare viaggi a scopo di ricerca, informazione e turismo per gli appassionati di Bonsai.

f) Patrocinare e coordinare studi e ricerche sulle tecniche colturali del Bonsai, incoraggiando nel contempo la affermazione di uno stile italiano per una maggiore conoscenza e amore per la flora nostrana.

g) Ottenere, se possibile, dagli Enti competenti, autorizzazioni ed agevolazioni per i Soci, affinché essi possano, sotto la loro personale responsabilità, raccogliere piante selvatiche che, per le loro caratteristiche, non abbiano interesse forestale.

h) Rilasciare certificati e pre mi quali riconoscimenti di meriti per ricerche, tecniche colturali, risultati ottenuti nella coltivazione del Bonsai; certificati e premi rilasciati da giudici riconosciuti tali dal Bonsai Club XXXXXXXXXXXX.

MEZZI

Art. 4 Il fondo comune dell’Associazione è costituito da:

a) quote annuali dei Soci;

b) contributi di Enti pubblici e privati;

c) elargizioni di terzi;

d) beni mobili ed immobili dei quali l’Associazione diverrà proprietaria;

e) fondi di riserva creati con eventuali eccedenze di bilancio;

f) inoltre, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’Art. 3 dello statuto, l’Associazione offre ai cultori ed amatori che ne facciano richiesta, bonsai e pre-bonsai lasciando alla liberalità degli stessi la possibilità di effettuare offerte che, opportunamente reinvestite, consentano di effettuare, nel campo, ulteriori ricerche e sperimentazioni.

AMMISSIONE SOCI – DIRITTI – OBBLIGHI

Art. 5 Possono essere Soci del Bonsai Club XXXXXXXXX:

a) Privati bonsaisti;

b) Enti, istituti, Società anche commerciali ed imprenditoriali operanti nel settore vivaistico e floricolo. I predetti soggetti dovranno presentare domanda scritta su apposito modulo, al Presidente dell’Associazione e versare la quota annuale stabilita dall’associazione stessa. Gli aspiranti saranno associati su accoglimento da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

c) Soci onorari nominati dall’Assemblea a maggioranza di metà più uno degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio Direttivo e nel numero massimo di uno all’anno, tra persone fisiche o giuridiche che abbiano illustrato l’Associazione o reso ad essa notevoli servigi ed in ogni caso tali che l’Assemblea ritenga tali da dover insignire di tale onorificenza.

Art. 6 L’ammissione comporta l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’atto costitutivo e di tutte le norme del presente statuto, nonché di eventuali convenzioni complementari.

Art. 7 Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle varie attività sociali ed alle assemblee generali con le limitazioni di cui al successivo Art. 15.

Art. 8 Il Socio che intende recedere, può farlo in qualsiasi momento secondo quanto stabilitodall’Art. 2, comunicando la sua volontà con lettera raccomandata al Presidente.

Art. 9 Il Socio può essere escluso con decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata (2/3), con votazione segreta, per:

a) indegnità;

b) violazione delle norme statutarie;

c) morosità nel versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può sospendere il Socio dal momento in cui avrà notizia che contro lo stesso pende procedimento per reato doloso che può determinare l’esclusione del Socio, fino a che non sia stata pronunciata sentenza definitiva.

ORGANI

Art. 10 Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

L’ASSEMBLEA

Art. 11 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essa si riunisce, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, almeno una volta l’anno, per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale.

Art. 12 L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 13 Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo ove lo ritenga opportuno, con preavviso di sette giorni, precisando l’ordine del giorno, la data, l’ora; o su richiesta di almeno un terzo dei Soci che devono predisporre l’ordine del giorno, nel qual caso l’Assemblea va convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta al Presidente. E’ valida l’Assemblea non convocata qualora siano presenti tutti i Soci e tutti acconsentano al suo svolgimento. L’Assemblea delibera:

a) sul bilancio consuntivo e preventivo;

b) sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;

c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;

e) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

f) su tutto quanto ad essa sia demandato da leggi, regolamenti o per statuto;

g) sulla messa in liquidazione dell’Associazione e sul suo scioglimento. Nella relativa delibera saranno nominati uno o più liquidatori e ne saranno determinati i poteri.

Art. 14 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi degli associati e due terzi del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiori a cinque.

Art. 15 Possono prendere parte all’Assemblea, con diritto al voto, tutti i Soci iscritti, in regola col versamento della quota sociale. Ogni Socio può rappresentare al massimo altri tre Soci con delega scritta. Anche i componenti del Consiglio Direttivo possono rappresentare per delega altri Soci, con la limitazione di cui sopra. I Soci di cui al punto b) dell’Art. 5 dovranno farsi rappresentare in assemblea da soggetto appositamente nominato. Questi può essere eletto alle cariche sociali solo se iscritto all’Associazione anche come Socio individuale. Non è ammessa altra forma di votazione se non quella in Assemblea. I Soci onorari hanno diritto al voto ma possono essere eletti alle cariche sociali solo se si impegnano a versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo per i Soci di cui al punto b) dell’Art. 5.

Art. 16 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza anche di quest’ultimo l’Assemblea sarà presieduta dal Segretario.

Art. 17 Il Presidente, constatata la regolarità del numero dei partecipanti, delle deleghe, ed il diritto di intervento all’Assemblea, nominerà un Segretario e firmerà il verbale, redatto dal Segretario, unitamente a lui. Tutte le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche allo statuto, all’atto costitutivo saranno prese, invece, a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.

Non possono essere prese in seconda convocazione le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione. La nomina del Consiglio Direttivo sarà fatta a scrutinio segreto e dichiarata da due scrutatori all’uopo eletti dall’Assemblea. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente e in sua assenza quello del Vice- Presidente.

Art. 18 E’ stabilita l’astensione in caso di conflitto di interessi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 IL Bonsai Club XXXXXXX è amministrato sia per l’amministrazione ordinaria sia per quella straordinaria da un Consiglio Direttivo composto da 3 ( tre ) membri eletti tra gli associati e fino a 50 Soci. Per ogni ulteriore incremento di 15 Soci il numero dei componenti il Consiglio Direttivo viene elevato di 1 membro. Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 ( due ) anni ed i suoi componenti, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo uscente proporrà all’assemblea una lista indicativa di persone eleggibili e l’Assemblea potrà eleggere anche soggetti diversi da quelli proposti, purché siano Soci.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed un Segretario Tesoriere. Le cariche sono onorifiche; potranno essere rimborsate a piè di lista le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai membri del Consiglio Direttivo o da altri Soci per ragioni inerenti l’attività dell’associazione, purché preventivamente autorizzate per iscritto dal Segretario,

sentito il parere del Consiglio. Se le predette attività sono svolte dal Segretario, il rimborso delle spese sostenute dallo stesso, dovrà, allora, essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno ogni sei mesi e ogni qual volta ne facciano richiesta scritta almeno due suoi membri. Esso procede alla determinazione della quota sociale annua per i Soci di cui al punto a) e per quelli di cui al punto b) dell’Art. 5.

Provvede, inoltre, all’eventuale nomina di dipendenti dell’Associazione, stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 22 Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo che sarà sottoposto alla Assemblea generale dei Soci entro tre mesi unitamente alla relazione del Presidente. I bilanci e la relazione sarà depositata presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea che dovrà deliberare, affinché tutti i Soci possano prenderne visione.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo provvede a gestire il fondo comune dell’Associazione.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo determina norme integrative e regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione o dimissioni o radiazioni dei Soci, nel quale ultimo caso si applica la procedura prevista dall’Art. 9. Propone all’Assemblea dei Soci i nominativi dei soci onorari attenendosi a quanto previsto dall’Art. 5 lettera c).

Art. 26 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Qualora la votazione desse risultato pari è determinante il voto del Presidente ed in sua assenza quello del Vice-Presidente.

Art. 27 In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, sarà convocata l’Assemblea per la sua sostituzione.

Art. 28 Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e può delegare ad altro membro del Consiglio Direttivo tale rappresentanza. Egli ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie, di resistere ad esse e di nominare avvocati e procuratori alle liti. A lui spetta la rappresentanza in giudizio della Associazione.

Art. 29 Il Vice-Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché in tutte le mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 30 Il Segretario-Tesoriere custodisce il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e vi annota tutte le deliberazioni firmate dal Presidente e dal Segretario stesso. Svolge inoltre le funzioni di tesoriere dell’associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Art. 34 Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra l’Associazione, i Soci, i Componenti degli organi Sociali, Giudice competente è quello del luogo in cui è stabilita la Sede Sociale.

Le informazioni sono esposte a titolo descrittivo e l'autore, e Bonsai Suiseki Market non sono responsabili di eventuali problemi derivanti da un uso errato delle indicazioni contenute nel presente documento
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